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La Centrale di Committenza: le deroghe al suo utilizzo

In linea generale l’art. 33 comma 3 bis del Codice stabilisce che i Comuni non capoluogo di
provincia debbano ricorrere alla Centrale di committenza per l’acquisizione di tutti i lavori, i servizi
e le forniture, a prescindere dalla procedura di gara prescelta o dal loro importo (sopra soglia o sotto
soglia comunitaria). Ed in caso di violazione di tale obbligo, l’ex Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici non rilascerà il codice identificativo gara (CIG)

Sono previste, tuttavia, alcune deroghe.
La prima è data dalla possibilità di acquisire beni e servizi attraverso strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Si tratta, tuttavia, di
un’eccezione limitata poiché i Comuni non capoluogo di provincia non potranno avvalersi di tali
sistemi nell’ambito dei lavori pubblici: in primis perchè il legislatore circoscrive tale possibilità solo
per i servizi e le forniture; in secondo luogo perché le convenzioni Consip ed il mercato elettronico
hanno ad oggetto soltanto beni e servizi. I Comuni, inoltre, non potranno acquistare qualsiasi bene o
servizio, ma soltanto quelli espressamente previsti nelle convenzioni Consip oppure presenti nel
mercato elettronico gestito dal (MEPA) o da altro soggetto aggregatore di riferimento1
.
Un’altra parziale dispensa è rivolta ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti i
quali, ai sensi dell’art. 23-ter, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114, potranno affidare autonomamente gli appalti di beni, servizi e lavori, di valore
inferiore a quarantamila euro.

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Questa norma dovrebbe porre fine alla discussa questione relativa alla possibilità o meno, anche per
gli altri Comuni non capoluogo con popolazione inferiore a diecimila abitanti, di acquistare lavori

beni e servizi mediante amministrazione diretta o affidamento diretto di importo inferiore a euro
quarantamila.
Il dubbio sorgeva in quanto l’attuale comma 3 bis dell’art. 33 del Codice, come modificato dal D.L.
66/2014 (convertito dalla L. 89/2014), aveva abrogato il periodo contenuto nella precedente
formulazione che escludeva espressamente l’applicazione del predetto comma 3 bis dell’art. 33 del
Codice alle acquisizioni effettuate in economia mediante amministrazione diretta, o affidamento
diretto ex art. 125 del Codice dei contratti.
Si discuteva, quindi, sull’interpretazione da dare alla novella normativa. Secondo un primo
orientamento sarebbe tornato in auge l’orientamento della giurisprudenza contabile che ritiene
incompatibile il ricorso alle Centrali di committenza con gli acquisiti tramite amministrazione
diretta o affidamento diretto sotto i quarantamila euro e, pertanto, il comma 3 bis dell’art. 33 del
Codice non si sarebbe potuto applicare a queste fattispecie; secondo un contrario indirizzo, in
assenza di espresse previsioni legislative dovrebbe ritenersi, invece, che i Comuni non capoluogo di
provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente lavori, servizi e forniture di importo
inferiore ad euro quarantamila mediante affidamento diretto o tramite amministrazione diretta,
poiché il D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, che ha riscritto il comma 3-bis dell’articolo 33
del Codice dei contratti pubblici, assumerebbe nell’ordinamento carattere di specialità, e quindi di
prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all’art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice2
.
Con l’introduzione del predetto art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il legislatore sembra aver sgombrato il campo da ogni dubbio,
sancendo il principio generale secondo cui il ricorso alle Centrali di committenza da parte dei
Comuni non capoluogo di provincia debba sempre avere luogo, finanche in caso di affidamento
diretto (per qualsiasi importo) o amministrazione diretta, con l’unica eccezione per quelli con

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